Raccolta firme referendum con modalità digitali

Grazie a Riccardo Magi che si è battuto per introdurre con apposito emendamento al DL 77 del 31/5/21 (PNRR) , nonostante il parere non favorevole del Governo, la possibilità di raccogliere le firme per i referendum anche con modalità digitali :clap:


articolo 1, c.344 legge 30/12/20 n.178


344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma
di cui al comma 341, le firme necessarie per uno dei referendum previsti dagli
articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di
legge ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione possono essere raccolte anche
*mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, *
a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.
I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda
delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e
consente l’acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita
del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i
cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’anagrafe
unica dei cittadini italiani residenti all’estero. Le firme elettroniche qualificate
raccolte non sono soggette all’autenticazione prevista dalla legge 25
maggio 1970, n. 352. Gli obblighi, previsti dall’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25
maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei
promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’annuncio di cui all’articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, del
documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma
elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte
elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme
autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l’ufficio centrale per il referendum, come duplicato informatico ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera i- quinquies, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 ovvero anche come copia analogica di documento informatico ai
sensi dell’articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del
2005.

Finalmente, dopo che la PDL 1892 primo firmatario INVIDIA era parcheggiata alla commissione affari costituzionali dal 2019:

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in pochi giorni hanno reso concreto qualcosa che sembrava utopistico fino a un mese fa

ho messo la mia firma in un solo minuto

ancora grazie al promotore dell’emendamento al DL 77/2021 Riccardo Magi

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Sicuramente una novità importante.
Adesso servirebbe portare avanti queste altre riforme ma è tutto bloccato:

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-1173-prima-lettura-camera/

considerando che un terzo dei parlamentari si trova in una situazione magmatica e confusa è difficile far passare una riforma di rango costituzionale che dovrebbe avere una solida e larga maggioranza

Si ma come puoi vedere ormai sono ferme praticamente dal 2019.

Bella notizia! Finalmente altro passettino in avanti… Appena pubblicato sulla G.U.
Disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. (22A06699) (GU Serie Generale n.277 del 26-11-2022)

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Un regalino di fine attività del Governo Draghi.
Non mi meraviglierei se questo rimanesse uno degli ultimi atti governativi per un pò di mesi/anni sul fronte della transizione al digitale :bangbang::thinking:

Leggendo l’articolo 5 di tale decreto mi pare di capire che non richiedono una firma digitale ma è la piattaforma che apponendo il sigillo elettronico garantisce la paternità della manifestazione di volontà del cittadino che ricorre a questa modalità di raccolta firme


Art. 5

         Modalita' di raccolta delle sottoscrizioni 
  1. L’avente diritto, dopo aver effettuato l’accesso alla
    piattaforma con le modalita’ di cui all’art. 4, comma 3, sceglie la
    proposta referendaria o di legge popolare che intende sottoscrivere
    recante, a seconda delle finalita’ della raccolta firme, le
    specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4,
    27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
  2. La piattaforma, mediante una specifica funzionalita’ descritta
    nel manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3 e fatto salvo quanto
    previsto dall’art. 4, comma 10, acquisisce il nome, il cognome, il
    luogo e la data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui
    liste elettorali e’ iscritto ovvero, per i cittadini italiani
    residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali
    dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, nonche’, ove
    disponibile, l’attributo elettore presente in ANPR.
  3. La piattaforma acquisisce, altresi’, l’identificativo univoco
    della sessione di autenticazione fornito dal gestore di identita’
    digitale. Nel caso in cui tale identificativo non e’ disponibile, lo
    stesso e’ generato e associato alla sessione direttamente dalla
    piattaforma.
  4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono esposte al
    sottoscrittore, in relazione all’iniziativa prescelta, al momento
    della raccolta della firma espressa, con le modalita’ descritte nel
    manuale operativo di cui all’art. 3, comma 3, e confermate dallo
    stesso mediante la pressione di un tasto dedicato alla
    sottoscrizione.
  5. Le informazioni e le evidenze informatiche delle attivita’ di
    cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono registrate e rese immodificabili nel
    rispetto delle disposizioni del GDPR e del CAD.
  6. Il gestore della piattaforma garantisce la riconducibilita’
    della sottoscrizione all’avente diritto mediante certificazione di
    processo delle attivita’ di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e apposizione al
    relativo documento del proprio sigillo elettronico qualificato, ai
    sensi del regolamento eIDAS. Le caratteristiche della certificazione
    di processo sono descritte nel manuale operativo di cui all’art. 3,
    comma 3.

Sì, la previa identificazione dell’elettore sottoscrittore è garantita dall’accesso alla piattaforma tramite l’identità digitale di livello almeno significativo, questi “firma” la proposta (immodificabile garantita da marcatura temporale) con la pressione di un bottone, la “firma” è garantita dalla certificazione di processo di tutte le fasi della procedura successive all’autenticazione al sito dell’elettore sottoscrittore e dall’apposizione del sigillo elettronico qualificato. P.S. boh, io resto dell’idea che, data la troppa facilità di pressione di un bottone su un sito, sarebbe meglio fornire tutti i cittadini, in questo caso gli elettori, di una firma digitale o almeno elettronica avanzata pur semplice da utilizzare ma non troppo superficiale …

chiedono un accesso SPID/CIE/CNS
paolo


  1. Gestione delle utenze previste
    Le diverse tipologie di utenti accedono all’area privata
    esclusivamente attraverso i sistemi SPID/CIE/CNS, a fronte dei quali
    viene generato un Access Token crittografato che permette la
    comunicazione tra la parte SPA (Single Page Application) ed i servizi
    REST della piattaforma; l’Access Token ha un time-to-live e viene
    invalidato al logout esplicito da parte dell’utente.

Ho recentemente firmato per una proposta di legge costituzionale (Avviata la raccolta firme per contrastare la regionalizzazione del sistema di istruzione | ROARS) e purtroppo offriva solo SPID e non CNS.

Ottimo! Adesso ho firmato anche io. Ma ho usato la firma digitale PADES anche perchè la CADES non l’accettavano

la stabilizzazione del sistema arranca: