Credo che @Dario_Briguglio tocchi un tema molto importante, forse bistrattato: quello documentale.
Per il CAD, art. 43, comma 1-bis;
1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l’identità digitale di cui all’articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.
Di fatto, tutti i documenti informatici che entrano nel patrimonio documetnale della p.a. sono soggetti a conservazione. Non sfuggono quindi i documenti scambiati tramite il nodo dei pagamenti.
Fatto non da meno, questi documenti andrebbero resi disponibili al cittadino destinatario tramite un sistema a cui si accede tramite SPID.
Le SANP sono molto salomoniche quando affrontano il tema della conservazione:
1.6 Sicurezza e conservazione
Tutte le informazioni trattate nell’ambito del Sistema saranno gestite dai diversi attori che
interagiscono con il NodoSPC, ciascuno nell’ambito della propria competenza e responsabilità, nel
rispetto della vigente normativa in materia di conservazione dei documenti informatici e di sicurezza dei dati.
In merito, si rammenta che la conservazione è finalizzata a proteggere nel tempo i documenti
informatici e i dati ivi contenuti, assicurandone, tra l’altro, l’integrità al fine di preservare il valore
probatorio del documento informatico
Un po’ più puntuali le linee guida sui pagamenti elettronici che, al paragrafo 8.3.1, sembrano risolvere sbrigativamente la questione demandando gli oneri di conservazione agli EC:
Le “Ricevute telematiche” costituiscono prova dell’avvenuto addebito del pagatore o del soggetto versante e devono essere conservate, a cura degli Enti Creditori, con le modalità indicate nelle disposizioni sulla conservazione dei documenti informatici (con nota al CAD)
In una delle FAQ di pagoPA si suggerisce anche “di conservare a norma” le RPT.
Le RT hanno un evidente valore documentale ma non sempre vengono trattate con il dovuto riguardo. All’EC possono arrivare attraverso vari passaggi e la mancanza di firma del PSP (la firma è divenuta deprecata nell’aggiornamento delle SANP) non aiuta a garantirne la credibilità complessiva (provenienza, integrità).
In alcune implementazioni poi le RT (intese come file XML) non sono nemmeno a totale disposizione dell’EC per successivi trattamenti, quali appunto acquisizione nel sistema documentale e conservazione.
Dubito - ma potrei sbagliare - che i sistemi in uso agli EC siano in grado di mettere a loro disposizione addirittura le RPT.
Se teoricamente può anche essere accettabile l’onere di conservazione in capo ai singoli EC, nella pratica si crea una complessità gestionale (archiviazione, conservazione, messa a disposizione del cittadino) difficile da governare.
Come evocato da @Dario_Briguglio, in un paradigma ripetibile tutte le volte che un sistema centrale che fa da collettore di sistemi periferici, sarebbe auspicabile che il sistema centrale governasse anche gli aspetti documentali. Livelli e modalità per farlo sono vari: dall’organizzare un sistema di archiviazione/conservazione/messa a disposizione unico nazionale al dettare regole per un sistema federato, con molteplici soluzioni intermedie o più estreme.
Inutile dire che il sistema unico di conservazione e esibizione sarebbe quello che piu’ viene incontro alle esigenze del cittadino (un unico deposito autorevole, un unico custode fidato). Gli stessi EC ne trarrebbero giovamento perché sarebbero sollevati da un compito di difficile realizzazione e, in più, avrebbero a loro volta questi documenti a disposizione per ulteriori usi.
Nell’immediato, senza dubbio, potrebbe aiutare un obbligo tassativo per PT e intermediari di mettere a disposizione tal quali in qualche repository tutti gli XML scambiati col nodo, cosi’ da consentire agli EC piu’ solerti e attrezzati di organizzarsi.