Nel Piano triennale si punta ad una evoluzione dei servizi digitali [1] ed in particolare tra gli obiettivi strategici c’è…
Favorire lo sviluppo di prodotti e servizi digitali basati sull’utilizzo di basi di dati, API e informazioni rese disponibili dalle Pubbliche amministrazioni (ad es. applicazioni per l’interrogazione di basi di dati pubbliche).
Tale obiettivo è importantissimo, anche se non appare chiara la differenza tra prodotti e servizi digitali nelle PA.
Anche nella parte sugli ecosistemi [2] gli obiettivi puntano a…
Sostenere una visione orientata al cittadino e alle imprese per ogni ecosistema che conduca alla realizzazione di servizi che semplifichino l’interazione con le Pubbliche amministrazioni, offrendo singoli punti di accesso per l’utente.
Uniformare l’approccio allo sviluppo dei servizi della Pubblica amministrazione tra i diversi ecosistemi per favorire l’omogeneizzazione dei servizi offerti al cittadino.
Il Piano punta quindi a depotenziare strumenti come la PEC a favore di forme di servizio più evolute, e questo è quanto mai condivisibile.
Ma se una amministrazione fa investimenti per realizzare una “app/frontend” tesa a ricevere istanze strutturate in xml (e quindi integrare i suoi processi di backoffice sui relativi dati) si trova una serie di norme che obbligano la PA a ricevere anche PEC destrutturate e carta.
Molte volte è impossibile infatti, ad una PA, impedire che le istanze vengano presentate via PEC (anche laddove, come nel caso del DPR n.160/2010 sul SUAP, sia prevista espressamente una strutturazione in xml anche delle istanze via PEC).
Diverse sentenze (ad esempio [3]) sono già state avverse alle PA, in quanto il canale “app/frontend” è inevitabilmente più rigido di una lettera allegata ad una PEC ed offre numerosi appigli sul tema del soccorso istruttorio.
Nel futuro Piano triennale (o nelle modifiche al CAD) sarà detto qualcosa di più definitivo sul futuro della PEC?
l’articolo 65 comma 1 del CAD dice chiaramente che ci sono quattro modi validi per sottomettere una istanza ad una pubblica amministrazione, e la PEC è uno dei quattro.
La lettera (b) indica invece che è perfettamente valida una istanza sottoposta tramite la compilazione un forum strutturato se l’utente è stato identificato da SPID.
Non capisco come questo possa essere negato dal tema del “soccorso istruttorio”, che a mio avviso è perfettamente applicabile anche nel caso del form.
Ciao Simone,
concordo con te sul fatto che il “soccorso istruttorio” non possa essere negato su canali di servizio evoluti, anzi mi viene in mente che bisognerebbe strutturare dei “service desk” adeguati mentre oggi, molte volte, quando uno compila un form di una PA non ha nemmeno un riferimento telefonico chiaro da poter chiamare.
Cerco invece di chiarire meglio la domanda che ponevo.
L’art.61 del CAD recita:
Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici (…) sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale (…);
b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) (…);
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata (…).
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.
Siccome il comma 1-ter dice che il mancato avvio del procedimento comporta pesanti responsabilità, diventa obbligatorio accettare (sempre e comunque) tutte le modalità del comma 1. Nel caso in cui una PA effettui ingenti investimenti per realizzare canali di servizio evoluti, collegando i propri processi di backoffice, probabilmente vorrebbe restringere queste modalità (ad esempio accettare solo la compilazione di un form… con tutta l’assistenza dovuta naturalmente).
Andrebbe chiarito che le PA possono regolamentare quali modalità accettare per singoli servizi in rete e/o procedimenti, per una questione di efficienza dei processi e per avere dati strutturati e l’attivazione dell’interoperabilità.
IMHO altrimenti si rischia di vanificare l’attuazione dei due seguenti principi esposti dal Piano:
Digital by default I servizi erogati dalle PA sono prodotti direttamente in modalità digitale. Ne segue la necessità di un cambiamento organizzativo dell’amministrazione attraverso la digitalizzazione anche dei processi di back office.
Digital first Una strategia per la quale un’organizzazione distribuisce un servizio o un prodotto direttamente in modalità digitale e online, anziché in modalità tradizionale. In ambito PA, implica che i servizi siano erogati principalmente in via digitale. Tale approccio permette di raggiungere due risultati: favorire la diffusione di competenze informatiche presso la cittadinanza; dare impulso alla modernizzazione della Pubblica amministrazione attraverso la reingegnerizzazione dei propri processi interni.
…
Per quanto riguarda il FUTURO della PEC tutto dipende dal nuovo CAD che verrà.
Attualmente dopo il regolamento eIDAS la nostra PEC è un servizio di recapito certificato eidas non qualificabile perché manca l’identificazione certa di mittente e destinatario. Si auspica che con il nuovo CAD si uniscano SPID+PEC per farla diventare un servizio di rcepitato certificato e qualificato. Vi propongo su questo tema l’intervento dell’ottimo Andrea Caccia
Aggiungo che, fino a quando non si darà attuazione all’art. 3-bis del CAD, rendendo disponibile ai cittadini un domicilio digitale al quale la PA possa validamente inviare notifiche relative ai procedimenti telematici, il principio del digital first non potrà essere compiutamente attuato.
La transizione deve essere forzatamente graduale per evitare un aumento del digital divide generazionale, si potrebbero però regolamentare i rapporti con utenti “evoluti” (o che si possono permettere l’accesso a strumenti e/o formazione, come i professionisti) definendo dei canali preferenziali giustificati dalla migliore efficienza del processo innescato dal procedimento amministativo avviato tramite canali di servizio evoluti. Potrebbe il team verificare la sostenibilità di una tale ipotesi regolamentare? Grazie.
Una delle prime applicazioni del domicilio digitale (art.3bis nuovo Cad): le multe stradali ci arriveranno via PEC e risparmiamo i costi di notifica .
DECRETO DEL MIN.INTERNO 18 dicembre 2017 (G.U.n.12 del 16/1/2018)
Dal 1 gennaio 2019 pare che ci debbano essere importanti novità per la PEC che secondo Giovanni Manca dal 1 gennaio non esisterà più (e non cambierà solo di nome).
All’articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.
217, il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l’Agenzia per l’Italia
digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
adottate le misure necessarie a garantire la conformita’ dei servizi
di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la
direttiva 1999/93/CE. A far data dall’entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo, l’articolo 48 del decreto legislativo n. 82
del 2005 e’ abrogato.».
Con il passare del tempo l’utilizzo del sistema di Posta Elettronica Certificata sta diventando sempre più frequente anche tra i cittadini privati dove non vige l’obbligo di possedere una casella di Posta Certificata, proprio perché lo strumento della PEC offre moltissimi vantaggi ad un costo irrilevante.
Stando ai dati pubblicati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), le caselle PEC sono passate da più di 9 milioni nel quarto bimestre (Luglio-Agosto) a più di 16 milioni e mezzo di caselle PEC nel quinto bimestre (Settembre – Ottobre) dell’anno 2018.
In un’intervista a CorCom, Andrea Sassetti, il direttore dei Servizi di certificazione di Aruba ha dichiarato che il Recapito Certificato Qualificato non andrà a sostituire la PEC che attualmente nel nostro paese è un sistema radicato ed efficiente perché altrimenti si rischierebbe di fare tre passi indietro invece di farne uno in avanti.
Per ottenere maggiori informazioni riguardo il futuro della PEC puoi leggere questo articolo:
Ciao a tutti, ho un aggiornamento in merito al Domicilio Digitale.
Ad oggi non è ancora possibile attivarlo, l’ufficio Anagrafe di Grugliasco (mio comune di residenza) mi ha risposto via PEC quanto segue:
Il Codice dell’Amministrazione Digitale riconosce ai cittadini la possibilità di indicare al Comune di residenza un domicilio digitale da utilizzare quale canale esclusivo di comunicazione con la pubblica amministrazione tramite l’inserimento di questo dato nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
Ad oggi, tuttavia, ci sono ancora implicazioni operative da risolvere
Resta da capire come sia possibile inserire in ANPR il domicilio digitale, fornito dal cittadino direttamente al Comune di residenza, in quanto non sono state date indicazioni sulle modalità e non risulta il campo di inserimento del dato tra quelli essenziali.
Vi è inoltre da dire che il numero di Comuni collegati all’Anagrafe Nazionale a dicembre 2018 risulta essere di soli 1.608 Comuni su 7.954.
Ho provveduto a chiedere chiarimenti alla nostra software house e non appena riceveremo indicazioni provvederemo in merito.
Quindi non resta che attendere! Voi cosa ne pensate?