Servizi digitali e futuro della PEC

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@micanova
L’articolo e’ un collage di buone intenzioni ma di operativo non c’e’ nulla.
E’ gia’ possibile oggi dichiarare una PEC per i recapiti. Ma quanti privati cittadini hanno la PEC? Tra l’altro, la PEC e’ a pagamento.
In alcuni paesi lo Stato mette a disposizione una PEC gratuita del formato codicefiscale@nomedelpaese.xy e utilizzabile solo per comunicazioni da/alla PA. Ma in nessun posto al mondo tutti i cittadini hanno accesso a tecnologie IT e le sanno usare. Queste difficolta’ non vanno dimenticate, a maggior ragione in Italia.

la parte interessante sono i tempi, 2022 a quanto pare. Ogni pezzetto in più fa sistema.

La PEC infatti è già utile, la uso, ma siamo in molti ad aspettare di poterla dichiarare come domicilio digitale in un posto solo. O avere alternative previste da Eidas.

Quanto ai costi: ogni servizio ha un costo, si può decidere di farlo pagare al contribuente o all’utente, a seconda delle intenzioni sottostanti. Vi sono pro e contro in ambo i casi.

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Penso che la PEC non sia un’ottima soluzione in quanto esistenza e/o vitalità della stessa dipende da una scelta del privato intestatario. La P.A. non può stare alla mercé delle bizze o problematiche finanziarie di un soggetto a cui debbano essere notificati atti. La realizzanda piattaforma digitale consente di risolvere questo serissimo problema scindendo (e specificando in modo prefissato) il momento perfezionativo della notifica tra Ente pubblico e destinatario. Oltretutto permette agli uffici pubblici di risparmiare tempo e costi di spedizione.

attenzione…non è detto che quando una piattaforma lo gestisce lo Stato non si verifichino i disservizi per mancato/cattivo funzionamento

date uno sguardo ai diisservizi dei server ministeriali dedicati alle varie procedure del Processo Telematico :sweat_smile:
(naturalmente non mi riferisco alle operazioni di manutenzione ordinaria che se sono programmate bene sono gestibili ma alle interruzioni impreviste per cattivo funzionamento)

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Sicuramente, nessun sistema informatico garantisce un uptime del 100%, ma esistono norme per tenere conto di questa eventualità. In ogni caso ha meno defaillances di un sistema che necessita della collaborazione di un privato (che potrebbe non voler collaborare affatto)… :sweat_smile:

@Lazlu concordo.

Non ricordo dove, ma avevo letto che la piattaforma delle notifiche (a valore legale) sarà interamente digitale ed essa stessa si occuperà dell’invio in cartaceo a chi rimane “analogico”, come soluzione residuale per garantire la notifica legale.

A qualcuno risulta sia così?

spero di non essermelo sognato

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Sisi, è espressamente previsto dalla legge (art. 26 D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.). Le procedure di notifica avranno due fasi: una ascendente in cui la P.A. trasmetterà l’atto sulla piattaforma e una discendente in cui il gestore porterà a legale conoscenza del destinatario l’avvenuta inserzione dell’atto in vari modi (inclusa la raccomandata di Poste Italiane in assenza di mezzo digitale). Ciò, da un lato tutela i diritti di cittadini/imprese, dall’altro non fa ritardare ingiustificatamente l’esercizio dei poteri autoritativi della P.A. (si chiarisce bene la questione della scissione dei termini di decorrenza degli effetti giuridici tra mittente e destinatario).
Ho trovato anche questo articolo, ben scritto, che tratteggia lo scenario che ci dobbiamo aspettare a livello pratico: https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/arriva-la-piattaforma-per-le-notifiche-pa-ok-del-garante-privacy-ecco-come-sara/
Qui il parere del Garante della Privacy: Parere sullo schema di d.P.C.M., da adottare ai sensi dell'art.26, comma 15,... - Garante Privacy

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mi lascia perplesso che l’utente analogico debba scaricarsi il documento notificato via internet.

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la PEC verso Eidas:
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/07/16/pec-verso-i-servizi-recapito-certificato-qualificato

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No, in realtà dovrebbe essergli/le recapitato via postale. EDIT: la notizia dell’inserzione nella piattaforma viene recapitata non l’atto oggetto di notificazione.

dall’articolo sopra

La raccomandata non recherà l’atto notificato ma alcune informazione di sintesi, quali indicazione di mittente e codice IUN, e le modalità con le quali accedere alla Piattaforma, anche in modalità semplificata al solo atto notificato, in favore di destinatari privi di SPID o CIE, e utilizzabile per un numero limitato di volte e per un lasso temporale prestabilito, che consentano al destinatario di estrarne copia analogica del documento informatico.

Mi chiedo dunque cosa succederà a chi è privo di mezzi per accedere alla piattaforma. Forse le poste si doteranno di chioschi specifici?

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O probabilmente, rivolgendosi agli uffici postali, si otterrà la stampa dell’atto agli sportelli, o probabilmente anche presso l’Ufficio dell’Ente emittente (cosa simile a ciò che già avviene in caso di compiuta giacenza o irreperibilità con deposito presso la Casa comunale).

Grazie per il link, parrebbe di capire che il SERCQ sarà modellato come posta elettronica registrata, quindi non poi tanto distante come concetto dalla PEC (e con problemi simili).

Fatto ciò, i funzionari autorizzati, accederanno mediante SPID o CIE, potranno caricare sulla Piattaforma il documento oggetto di notifica, inserirà il codice fiscale del destinatario e il domicilio.

Spero sia una semplificazione a fini divulgativi…

il Gestore dovrà acquisire il domicilio digitale generale del destinatario solo ove necessario, ovvero in assenza di un domicilio digitale di Piattaforma o speciale,

anche questo passaggio sembra nascondere diverse insidie implementative…

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Diciamo che è giusto che venga identificato chi carica l’atto per la notifica (in questo non ci vedo niente di problematico, sempre che il gestore non fissi limiti numerici irragionevolmente bassi per la creazione degli utenti abilitati, come fanno alcune PP.AA.).
Sull’acquisizione del domicilio digitale del destinatario mi auguro che funzioni bene l’interoperabilità tra gestore e INI-PEC/INAD (e che Infocamere/Min.Svil.Econ. abbia una maggiore attenzione sulle pertinenti iscrizioni nel Registro delle Imprese… Bisogna poi capire in che modo rendere edotta la P.A. dei domicili digitali diversi da quello generale.

Io pensavo a altro. Immagina di produrre mille avvisi di accertamento, multe ecc.

Il domicilio speciale (digitale o no) è quello che conosci tu perché te lo ha dichiarato l’interlocutore durante il procedimento. Giustamente devi usare quello e la piattaforma non puo’ saperlo. A quel punto l’ipersemplificazione per la p.a. viene un po’ meno, per forza di cose.

EDIT: poi sarebbe interessante capire come sarà gestita la contestualizzazione del file trasmesso. Perché il documento non coincide quasi mai col file, ma è un insieme di più file uniti a contesto e metadati.
EDIT2: in definitiva la piattaforma puo’ funzionare solo se perfettamente integrata nel sistema di gestione documentale (aka protocollo) dell’ente mittente.

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Per il punto 0 (domicilio speciale): suppongo che l’ufficio mittente indicherà quello se sussiste il caso; a oggi si tratta di capire con che modalità ufficiale la persona fisica o giuridica può eleggere domicilio speciale (ammetto di non avere approfondito, ma mi pare che debba essere usata una forma aggravata non basta una semplice comunicazione informale).

Per il punto 1 (contestualizzazione): già oggi l’inserimento in area riservata di Infocamere/Registro delle imprese di atti notificati depositati (per l’irreperibilità digitale a carico di imprese che violano l’obbligo di mantenere valida/attiva la PEC di INI-PEC), già prevede un file compresso comprensivo di tutti gli atti firmati digitalmente dal funzionario, art. 60 comma 7 DPR 600/73 (solo per atti tributari)

Per il punto 2 (integrazione con sistema di gestione documentale e protocollo), ipotizzo che si seguiranno le prassi oggi in uso per la notifica formale di un provvedimento amministrativo: redazione, applicazione della firma digitale, protocollazione informatica, a cui si aggiunge (in luogo della raccomandata, raccomandata AG, richiesta di invio a mezzo messi notificatori o PEC diretta ecc…) l’attività notificatoria mediante upload sul sito della piattaforma.

Segnalo che gli standard Etsi per aggiornare la PEC a Eidas sono stati pubblicati.

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Alcuni giorni fa avevo bisogno di richiedere informazioni per email a e-distribuzione. Si puo’ fare solo tramite PEC, non esistono indirizzi equivalenti in chiaro. Ho dovuto pregare un conoscente di inviarla a nome mio.
La PEC ha senso solo dove con le vecchie procedure veniva richiesta una raccomandata A/R per la conferma del nome e indirizzo del mittente. Per una richiesta generica che riguarda una funzione tecnica di 29 milioni di contatori elettronici installati in Italia e non documentata sul sito aziendale e’ un’assurdita’, un inutile ostacolo.
Spesso le nostre amministrazioni nazionali usano la PEC come il FAX, per rendersi meno accessibili. Se c’e’ da elogiarli va benissimo una email regolare. Per segnalare un disguido occorre il FAX. Che tra l’altro non e’ certificato, non conferma il nome dell’inviante ecc. ecc.
Per questo trovo che l’Europa dovrebbe proibire la PEC, non adeguarsi a questa pessima pratica, tra l’altro a pagamento. Per la verifica dell’identita’ su un documento c’e’ gia’ la firma digitale, per la verifica della trasmissione e’ possibile usare schermate per l’upload di un messaggio. Le implementazioni piu’ raffinate, e corrette, inviano copia del messaggio anche all’indirizzo email del mittente.
Infine… nel servizio americano equivalente a e-distribuzione sono indicate diversi indirizzi email, non PEC, a seconda del motivo per cui li si contatta, compresa quella del direttore generale. Altro modo di concepire il rapporto tra cittadino e amministrazione… La differenza che passa tra cittadino e suddito.