Accesso ad ANPR per polizia locale

Il DPCM 194/2014, finché resta in vigore, stronca sul nascere ogni supposta o esistente velleità di accesso globale ai dati ANPR anche per compiti istituzionali da parte di uffici pubblici…

Non vedo perchè. Il dpcm dice "Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all’Allegato D, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo le modalita’ indicate nell’Allegato C. "
Per me c’è qualcuno che vuole essere più realista del re o che non vuole prendersi responsabilità, perchè nelle norme non ci vedo nessun divieto a aprire ANPR all’uso al di fuori delle sole anagrafi e dei soli Comuni.

Che si traccheggi e’ evidente. Mancano i regolamenti attuativi, si dice, e si dice anche che sono allo studio in accordo col Garante per la protezione dei dati personali.
Ecco, la protezione dei dati personali: in questo caso il Ministero dell’interno il titolare del trattamento dei dati presenti in ANPR ed è proprio questo status, a quanto ho cercato di riscostruire, che gli consente di dire chi accede e chi no. Per adesso ha deciso che accedono solo i comuni e, all’interno dei comuni, solo gli ufficiali d’anagrafe (cioe’ quelli a cui il sindaco ha dato delega di queste funzioni statali).

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@Elena_S, oltre a quanto scrive @frantheman, che condivido, è meglio leggerli gli allegati che citi :wink: : quand’anche a regime si estendesse l’ambito di accesso, le modalità previste per l’accesso in consultazione (tramite SPID, indirizzo IP specifico, certificato di postazione, un presumibile timeout e altre restrizioni), presumibilmente peggiori di quelli già ostiche dell’Anagrafe tributaria, difficilmente permetteranno una agevole consultazione ed estrazione massiva…

Le ho lette e non mi sembrano più ostiche delle modalità per chiedere una certificazione antimafia. Per me se ti permettono di consultare direttamente ANPR, quelle modalità saranno un prezzo pagato volentieri dalle altre PA. Che poi sarebbero da alleggerire perchè non ottimali, non ci piove.

Insomma, come si fa a fare accedere la PL a ANPR?

Io farei una bella determina con cui il sindaco previo parere del dirigente della PL e magari del segretario comunale dato atto che la consultazione di ANPR è necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali della PL quali (1… 2… 3…), che gli addetti della PL sono pubblici ufficiali tenuti al segreto, che sono rispettate le misure di sicurezza di cui all’allegato C del decreto, che per minimizzare il rischio di accessi impropri è stato individuato solo Tizio come utente ANPR della PL, determina di concedere una utenza ANPR a Tizio che dovràusarla per gil scopi e con le accortezze di cui all’allegato. E nell’allegato si elenca per bene tutto quello che può e non può fare su ANPR e come.
Le utenze ANPR chi le rilascia, un soggetto del comune o del ministero? Chiedo perchè non lavoro in un ente locale. Se è uno del comune, chiede e gli dà l’utenza e via. Se è del ministero dell’interno, dovrà rispondere motivando perchè ritiene di on rilasciare l’utenza richiesta. A quel punto si porta la risposta alla conferenza stato-regioni e si pone il problema. Tempo un mese e il problema si risolve perchè la lettera del decreto non impedisce l’uso a soggetti extra-anagrafe, è l’interpretazione (per me sbagliata) eccessivamente restrittiva a impedirlo. E se la questione viene posta a chi ha il potere di scardinarla, si scardina.

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@Elena_S adoro il tuo inguaribile ottimismo :joy: ma nel decreto si parla di “dati di ANPR di propria competenza” per quanto riguarda i Comuni (lett. A allegato D, che si riferisce necessariamente all’anagrafe: è di nessuna utilità dato che i dati di residenti nel Comune sono ripresi dai gestionali degli altri uffici comunali integrati o integrabili), e di “dati dell’ANPR di competenza” per quanto riguarda gli altri soggetti pubblici (lett. B allegato D): è tutto da vedere e da definire ancora, che io sappia, che cosa si intende per ‘dati di competenza’ e non è affatto scontato… :roll_eyes: poi che significa “la P.A. utilizzando la propria applicazione invia la richiesta”? quando sopra parla di sito web o webservice… Ha molteplici significati, potrebbero essere necessari interventi, intermediazioni e sicuramente un bel po’ di disposizioni attuative.

Sì, I want to believe! :joy: I dati che servono all’ufficio tributi sono indubitabilmente di competenza comunale, idem quelli che occorrono ai servizi sociali, scolastico, biblioteche, elettorale, edilizia ecc ecc ecc. Per gli altri soggetti pubblici, sono gil stessi identici dati che erano di loro competenza prima, ossia quelli che prima chiedevano alle singole anagrafi o soggetti assimilati. Es. se il tribunale aveva diritto di avere un dato dall’anagrafe comunale (=‘gli compete’), ha diritto di avere lo stesso identico dato anche su/da ANPR. Ti dò ragione sul fatto che va capito COME (la misteriosa “propria applicazione”), ma si tratta solo di smuovere gente che sta pensando ad altro, non servono leggi nuove.

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Speriamo in bene, ma il “di competenza comunale” si spera si intenda verso tutti i Comuni (tutta la banca dati ANPR) per quanto riguarda quel sottoinsieme di dati che la singola P.A. richiedente è abilitata ed autorizzata dalla legge a trattare. Perché il sindaco è titolare del trattamento solo dei dati ANPR del proprio Comune, e, come dicevo, per un ufficio comunale non è di alcun pur remoto interesse accedere (con un appesantimento procedurale astruso, a mio avviso eccessivo) ai dati di interesse anagrafico ostensibili del proprio Comune: semplicemente ce li ha già o dovrebbe averli già… l’interesse è verso quelli di altri Comuni…

E’ un po una situazione kafkiana. Vi condivido cio’ che mi ricordo delle regole ANPR e della mia esperienza di vita vissuta.

Parto dall’esperienza di vita vissuta. Il comandante della PL, giustamente, ci chiede di trovare un modo per farlo accedere a ANPR direttamente senza passare dai colleghi dell’anagrafe tutte le volte che deve rintracciare qualche non residente per una notifica (o, altra situazione ragionevole, se su strada trova un bighellone senza documenti e vuole fare qualche accertamento al volo per capire come comportarsi). Nello stesso periodo un fornitore di software ci dimostra un softwarefatto all’uopo, che fa da interfaccia fra PL e altri soggetti e ANPR, passando dal server del Comune dotato di un certificato server rilasciato da ANPR. Prosegue dopo.

Intermezzo su come funziona ANPR: il Comune subentrato accede a ANPR o tramite webapp (sito ANPR del Ministero) o tramite webservice (cioe’ senza accorgersene, usando un software locale).
Quando si subentra ANPR manda credenziali a smart card al sindaco (e forse a un paio di altri soggetti che in qualche modo “organizzano” l’azione del Comune in ANPR).
Il sindaco censisce gli utenti impiegati comunali che accedono a ANPR e indica il relativo profilo di autorizzazione. (Il Sindaco, vabbe’… ce lo vedete il Renzi di turno ad armeggiare col card reader, mettere PIN e inserire codici fiscali di dipendenti comunali ecc…) - questo lo chiamamo punto A, perche’ serve dopo.
Per accedere via webapp l’utente censito deve avere anche una smart card sua personale e la postazione da cui accede deve avere un certificato di postazione (gli accessi via webapp sono contati per ogni comune, in base alla popolazione residente).
Per accedere via web service service, qui le cose sono un po’ confuse, serve un server che invoca il web service di ANPR, che sia dotato di un certificato server e che trasmette al web service le credenziali dell’utente che sta operando. Qui ci si attende che il server comunale sia onesto e autentichi la persona che sta al PC con le sue credenziali e non, per dire, sempre con quelle di un unico utente censito su ANPR.

Tornando al software offerto dal fornitore di cui sopra, pare che ci fossero due modalità per accedere ai dati di ANPR da parte di utenti extra anagrafe: usare un utente ponte (sempre lo stesso per tutte le interrogazioni) oppure censire tutti gli utent interessati su ANPR.

Be’, questo software proposto e’ l’uovo di Colombo: fa accedere la PL a ANPR censendo gli utenti PL su ANPR! Poi basta un software che interagisca con ANPR tramite web service.
Per economizzare, visto che il software di anagrafe locale consente gia’, in pieno rispetto di ogni legge, alla PL di accedere ai dati dei residenti locali, perche’ non chiedere una modifica del sogware di anagrafe per consentire alla PL di accedere via WS a ANPR?
Ora, siccome si leggeva spesso che “ad ANPR accedono solo gli ufficiali di anagrafe”, siccome il concetto di ufficiale di anagrafe non e’ definito dalla legge che dice solo che il sindaco svolge funzioni di anagrafe su delega del governo e puo a sua ovlta delegarle, siccome sembra che sia ufficiale di anagrafe chi riceve deleghe (piu’ o meno ampie) dal sindaco, siccome sembra che l’atto del sindaco di censire qualcuno su anpr e dargli un profilo di autorizzazione sia esattamente un atto di delega… per non sapere ne’ leggere ne’ scrivere, prima di chiedere di modificare il software di anagrafe, ho chiesto alla Direzione competente del Ministero dell’interno se cio’ era conforme alla legge.

Risposta: assolutamente no! Solo gli ufficiali di anagrafe e non la polizia locale. Al no era aggiunta una diffida formale dallo sviluppare e implementare quanto avevo ipotizzato. Per sicurezza la risposta era inviata per conoscenza anche al Prefetto.
Il giorno dopo e’ uscito anche un avviso erga omnes del medesimo tenore sul sito di ANPR
Io ho controrisposto garantendo che mai e poi mai mi sarei sognato di venire meno a un’indicazione cosi’ perentoria e che allo stesso modo non avrei comprato uno di quei software esistenti che vengono proposti ai comuni e che fanno esattamente quello che ho descritto.

Mi sono cosi’ convinto, come ho gia’ scritto, che la legittimazione prima del Ministero ad essere cosi’ perentorio sul dire “no, la polizia locale non accede” è che titolare del trattamento dei dati e’ il Ministero, il Comune lo e’ solo del trattamento di registrazione dei dati relativi alla popolazione del suo terirotrio. Quindi il ministero ha tutto il diritto di dire se un certo accesso garantisce la protezione dei dati o no.

Questa la spiegazione, che non sposta di una virgola la kafkianità della situazione.

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Dato che, notizia di oggi, l’Agenzia delle Entrate si sta lentamente preparando a rendere disponibili (in modo più esteso) a determinati Enti pubblici alcuni dati di interesse tributario (inclusi i dati anagrafici) sarà più facile, per le articolazioni organizzative dei Comuni, ottenere i dati di cui abbisognano tramite gli Uffici Tributi piuttosto che dalle Anagrafi?.. e la cosa, se non fosse imbarazzante, sarebbe comica (a meno di correzioni di rotta del Ministero dell’Interno) :speak_no_evil: :hear_no_evil: :see_no_evil: :sweat_smile: :joy: :rofl:

A parte che la soluzione di quel software è poi quello che proponevo di fare io (il sindaco dice chi far accedere e ne risponde), sarebbe interessante capire la base giuridica del rifiuto del ministero, e soprattutto portare la nota di rifiuto alla conferenza Stato-Regioni come dicevo sopra per sbloccare l’impasse.
Che il Ministero sia titolare del trattamento non significa che il trattamento per fini di legge sia illecito, anzi!! Qui delle due una: o l’ufficiale di anagrafe non è legittimato a trasmettere il dato all’agente di PL o è legittimato a trasmetterglielo.
Nel primo caso, significherebbe che ANPR è una banca dati riservata i cui dati sono di accesso esclusivo di alcuni soggetti, andando contro a quanto dice la legge “Le pubbliche amministrazioni… e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all’Allegato D, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali”.
Nel secondo caso non si vede perchè l’agente non possa accedere alla banca dati ma solo conoscere il risultato della query, si aspettano che l’addetto dell’anagrafe verifichi ogni volta se veramente c’è dietro una notifica da fare per conto del Comune piuttosto che un favore a un’agenzia di investigazioni private? (caso limite)
Per me c’è qualcuno tropo zelante, fine del discorso. Invece di guardare alla sostanza si guarda la forma. Sarebbe da avvisare un qualche bel giornale grosso o sito tipo Iene, si butterebbero a pesce su una storia come questa.

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@Elena_S, pienamente d’accordo, ho solo riportato (lungamente) la mia esperienza diretta.

Il perche’ si tergiversi cosi’ tanto a far funzionare ANPR per quello per cui è stato pensato resta un mistero. Tecnicamente mi pare che ci sia tutto (al limite servirebbe dimensionare l’infrastruttura informatica per reggere il carico di lavoro/accessi).
E poi, diciamocelo pure, anche a costo di suonare qualunquisti o populisti, quali sono mai questi grandi problemi di protezione di dati personali (privacy) sottostanti? Fra l’altro si dice che esistano altre banche dati piu’ facilmente accessibili di ANPR con i dati di residenza (motorizzazione, agenzia delle entrate). ANPR porterebbe solo maggiore qualità nel dato con beneficio per tutti, oltre che, se serve, un unico punto di controllo

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intanto su facebook…
Il comune di palermo risulta già in ANPR dal 14 settembre 2019.
Però ha dovuto reinventare l’acqua calda… consentendo l’accesso all’anagrafe locale all’ordine degli avvocati.

Oddio mica tanto acqua calda… qui pare che si conceda l’accesso a soggetti esterni e non ai dipendenti del Comune.

è acqua calda nel senso che sono informazione tutte in ANPR, non ha più senso che ogni singolo Ente continui a stipulare convenzione con n-mila soggetti esterni pur essendo già subentrato in ANPR.
Nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, secondo i dati del ministero, ad oggi sono censiti più di 50 MILIONI di cittadini.
Se questo enorme patrimonio informativo pubblico deve restare fine a se stesso, allora che senso ha?

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Credo sui dati dei residenti del comune. La convenzione è uno degli strumenti previsti dalla normativa post anpr, per aprire i dati di anagrafe conunalw a soggetti non p.a.
Sull’apparente spot ministeriale a una software house lasciamo perdere.

Altro contributo. C’è anche un’apparente contraddizione fra lo zelo per l’accesso da parte di PL e PA e lo sdoganamento del rilascio telematico dei certificati anpr a cittadini che di fatto accedono ad anpr tramite una interfaccia messa a loro disposizione dai comuni.

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Credo sui dati dei residenti del comune

E’ così. Solo i dati dei residenti a Palermo.

In pratica il caso del Comune di Palermo (che giustamente, come altri enti, ha concluso una convenzione a norma di legge, come poteva fare anche in costanza della vecchia APR pre-transizione) è la certificazione plastica del fallimento del realismo più realista del re da parte del MinInterno: un inutile arroccamento che rende inutile ANPR finché non si favorisce la circolarità delle informazioni (peraltro reperibili altrove pur in condizioni e modalità diverse); capisco questa irregimentazione e ritrosia all’apertura dei soggetti abilitati per ciò che riguarda l’inserimento e modifica dei dati (è corretto che sia riservato agli Ufficiali d’anagrafe), ma per la mera consultazione / estrazione per ragioni d’ufficio le trovo assurde…

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